Il Patent Box è un regime opzionale di tassazione agevolata, introdotto in Italia con la Legge di Stabilità 2015 (Legge 190/2014), che prevede l’esclusione ai fini IRES e IRAP di una quota dei redditi generati dall’utilizzo di beni immateriali, nella misura del 50%.

Il regime è stato introdotto per incentivare la collocazione di tali beni sul territorio italiano e il loro mantenimento nel nostro paese, evitandone la ricollocazione all’estero, nonché per incentivare gli investimenti nelle attività di ricerca e di sviluppo.

L’opzione è quinquennale, rinnovabile e irrevocabile. La misura è rivolta a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalle dimensioni e dal fatturato, che:

  • siano in possesso dei diritti per lo sfruttamento economico dei beni immateriali interessati dalla normativa;
  • abbiano svolto e svolgano attività volte allo sviluppo e al mantenimento dei beni immateriali;
  • non siano assoggettati a procedure concorsuali quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria (salvo quelle mirate alla continuazione dell’esercizio dell’attività economica).

Possono usufruirne anche i contribuenti stranieri, purché abbiano un’organizzazione che risiede in Italia, che siano residenti in uno Stato che ha un accordo contro la doppia imposizione fiscale con l’Italia e che sia effettivo lo scambio di informazioni.

I BENI IMMATERIALI AGEVOLABILI

Il Patent Box può essere applicato ai seguenti beni immateriali:

  • Software protetti dal diritto d’autore;
  • Brevetti per invenzione industriale e per modelli di utilità, sia concessi che in corso di concessione; invenzioni biotecnologiche e certificati di protezione complementari; brevetti o certificati per topografie, varietà vegetali e semiconduttori;
  • Disegni e modelli;
  • Know-how aziendale tutelabile come segreto commerciale.

Sono invece esclusi dall’agevolazione i marchi (inizialmente previsti in Italia), le liste clienti, le liste fornitori e tutte le liste di nominativi contenenti informazioni che possono essere utilizzate in chiave di direct marketing, nonché i nomi a dominio.

Quando più beni immateriali sono uniti da un vincolo di complementarietà, ovvero sono utilizzati in modo congiunto per realizzare un processo o un prodotto, vengono considerati alla stregua di un unico bene.

I beni immateriali possono essere oggetto di sfruttamento economico in tre modi:

  • utilizzo diretto, ovvero l’impiego dei beni per la realizzazione e vendita di prodotti o servizi;
  • utilizzo indiretto, ovvero la concessione in licenza a terzi dei beni stessi, a fronte di un corrispettivo (canoni o royalty);
  • cessione.

Nell’ultimo caso, le plusvalenze derivanti dalla cessione degli stessi beni sono agevolabili a condizione che almeno il 90% del corrispettivo sia reinvestito nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali, prima della chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione.

 

LE ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO

Lo svolgimento di attività di ricerca o sviluppo correlate ai beni immateriali è un requisito essenziale per l’accesso all’agevolazione. Le attività possono essere svolte internamente o avvalendosi delle prestazioni di terzi (altre società, università, enti di ricerca ecc.) e devono rientrare nelle seguenti categorie:

  • Ricerca fondamentale, intesa come l’insieme dei lavori sperimentali e teorici svolti per acquisire nuove conoscenze, che saranno poi utilizzate nella ricerca applicata e nel design;
  • Ricerca applicata, che ha come scopo quello di sviluppare nuovi prodotti, processi, servizi, oppure di migliorare quelli già esistenti, appartenenti al mondo della scienza e della tecnica;
  • Design, ossia tutte le attività di ideazione e progettazione di prodotti, processi e servizi, sia per quanto riguarda il loro aspetto esteriore, sia per ogni loro singola parte;
  • L’ideazione e lo sviluppo dei software protetti da copyright;
  • ricerche preventive, ricerche di mercato e test, compresi quelli svolti per adottare sistemi anticontraffazione, il deposito, l’ottenimento e il mantenimento dei relativi diritti, il loro rinnovo e protezione, le attività volte a prevenire e combattere la contraffazione, la contrattualistica.

L’azienda che intende accedere all’agevolazione è tenuta a tracciare i costi sostenuti per tali attività nel periodo d’imposta interessato e nei tre anni precedenti, evidenziandone il più possibile il collegamento con lo sviluppo, mantenimento ed accrescimento dei beni immateriali.

L’obbligo di dotarsi di strumenti di tracking and tracing (ad esempio dotandosi di una contabilità analitica-industriale) è un aspetto importante sia sul piano formale che su quello sostanziale, poiché occorre a determinare un coefficiente (Nexus ratio) da cui dipende la quota di reddito agevolabile. Il coefficiente è dato dal rapporto tra i costi di ricerca sostenuti e gli stessi costi più eventuali costi per acquisizioni o canoni di licenza: in breve, se lo sviluppo dei beni utilizzati è avvenuto interamente a carico dell’impresa, il coefficiente è pari a 1 e l’agevolazione è piena; se i beni sono stati acquisiti da terzi o ottenuti in licenza, i relativi costi incrementano il denominatore e fanno diminuire il rapporto, riducendo la quota agevolabile.

COME SI ACCEDE

L’accesso all’agevolazione avviene esercitando un’opzione nel modello redditi.

In caso di utilizzo diretto dei beni, l’impresa deve prima inviare una istanza all’Agenzia delle Entrate entro il periodo di imposta, al fine di avviare una procedura di accordo preventivo (ruling) per definire i metodi e i criteri da applicare nel corso del quinquennio per quantificare il beneficio maturato.

L’istanza deve indicare le tipologie di beni immateriali oggetto di opzione e le categorie di ricerca e sviluppo che li riguardano. Entro 120 giorni dall’invio, l’istanza deve essere integrata (pena decadenza) con ulteriore documentazione contenente informazioni più approfondite sull’attività dell’azienda, sui beni immateriali opzionati e sul loro utilizzo (vanno inclusi i documenti che ne attestino la titolarità), sui costi sostenuti per il loro sviluppo e mantenimento, nonché (elemento facoltativo per le PMI) i criteri e metodi scelti per quantificare il reddito agevolabile. Tale documentazione può essere ulteriormente integrata nel corso del contraddittorio, in base alle richieste dell’Agenzia.

Una volta concluso il contraddittorio e siglato l’accordo di ruling, l’impresa può utilizzare il beneficio (variazione in diminuzione sull’imponibile) nel modello redditi e nel modello IRAP. Se nel frattempo il ruling si è protratto per più di un esercizio, nella stessa dichiarazione può essere cumulato il beneficio maturato nel corso di più anni.

In caso di utilizzo indiretto o cessione, il ruling non è previsto se non a livello facoltativo e solo in caso l’utilizzo dei beni avvenga nell’ambito di relazioni infragruppo. Il beneficio, pertanto, può essere usufruito immediatamente, nella stessa dichiarazione dei redditi in cui viene esercitata l’opzione.

Il diverso trattamento è dovuto al fatto che, nel caso dell’utilizzo diretto, determinare il contributo dei beni al risultato economico aziendale richiede procedimenti che presentano margini di soggettività; nel caso dell’utilizzo indiretto, invece, le royalty o canoni percepiti dall’azienda titolare dei beni sono immediatamente visibili.

In alternativa alla procedura di ruling, l’azienda può avvalersi dell’agevolazione determinando autonomamente il reddito agevolabile (c.d. “autoliquidazione”), a patto di predisporre preventivamente una “idonea documentazione” (conforme a requisiti della normativa), suscettibile di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Nel caso in cui la quantificazione del reddito agevolabile risultasse negativa, le “perdite” da Patent Box vengono recuperate nelle annualità successive non appena si realizzano dei risultati positivi. Questo meccanismo di “recapture” si applica solo ai risultati del medesimo bene, ovvero: se ad esempio un’azienda possiede e utilizza due brevetti non complementari, le eventuali perdite legate a un brevetto non intaccheranno i risultati dell’altro.

LA NORMATIVA